23/08/2017 Admin
Chi acquista una casa è tenuto a
versare determinate imposte. Di norma, è necessario pagare l’Iva e/o (a
seconda dei casi) l’imposta di registro oltre all’imposta ipotecaria e
catastale. Vediamo cosa accade nel caso di acquisto della prima e della
seconda abitazione.
Sull’acquisto della prima abitazione spetta il “bonus prima casa”. Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Usufruendo di tale agevolazione, in caso di acquisto della prima casa:
se il venditore è un privato, oppure un’impresa di costruzione o
ristrutturazione che vende oltre cinque anni dal termine dei lavori e
che non opta per l’applicazione dell’Iva nell’atto di vendita, è dovuta
l’imposta di registro al 2% (non si applica l’Iva), l’imposta ipotecaria
nella misura fissa di 50,00 euro e l’imposta catastale nella misura
fissa di 50,00 euro;se invece l’atto di vendita rientra nel campo Iva (perché si
acquista da un’impresa di costruzione o ristrutturazione entro cinque
anni dal termine dei lavori o perché, anche se la vendita avviene oltre i
cinque anni dal termine dei lavori, l’impresa opta, dichiarandolo
nell’atto di vendita, per assoggettare l’atto ad Iva), l’acquirente
dovrà versare l’Iva con aliquota al 4% oltre alle imposte di registro,
quella ipotecaria e quella catastale nella misura fisa di euro 200,00
ciascuna. La tassazione dell’acquisto della prima casa è agevolata.Quando, invece, si tratta dell’acquisto di una casa diversa dalla prima:
se il venditore è un privato, oppure un’impresa di costruzione o
ristrutturazione che vende oltre il termine di cinque anni dal termine
dei lavori e non opta per l’applicazione dell’Iva nell’atto di vendita o
un’impresa “non costruttrice” che non ha eseguito lavori di restauro,
risanamento o ristrutturazione, è dovuta l’imposta di registro al 9%
(non si applica l’Iva), l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 50,00
euro e l’imposta catastale nella misura fissa di 50,00 euro;se invece il venditore è un’impresa di costruzione o di
ristrutturazione che vende entro i cinque anni dal termine dei lavori
oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre i
cinque anni dalla fine dei lavori ma non opta, nell’atto di vendita, per
l’applicazione dell’Iva, l’acquirente sarà tenuto a versare l’Iva con
aliquota al 10% (al 22% nel caso in cui oggetto di compravendita siano
immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) oltre all’imposta
di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di
200,00 euro ciascuna.